Articolo 7 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 6Articolo 8
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2 marzo 1926

Art. 7.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

c) certificato di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto ne' di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non puo' essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale .

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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