Articolo 35 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 34Articolo 36
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2 marzo 1926

Art. 35.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; puo' anche eleggere un vice-presidente.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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