Articolo 42 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 41Articolo 43
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2 marzo 1926

Art. 42.

Il Consiglio dell'ordine puo' disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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