Articolo 44 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 43Articolo 45
Versione
2 marzo 1926

Art. 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimera' opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procedera' in sua assenza.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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