Articolo 25 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 24Articolo 26
Versione
2 marzo 1926

Art. 25.

Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926