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Articolo 25 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
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Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 25 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Versione
2 marzo 1926
Art. 25.
Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.
Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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