Articolo 5 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 4Articolo 6
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2 marzo 1926

Art. 5.

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto e' necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 , ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.

Soltanto pero' agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie o gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395 , salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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