Articolo 61 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
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Versione
2 marzo 1926

Art. 61.

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, e' considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926