Art. 61.
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, e' considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.