Articolo 51 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 50Articolo 52
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2 marzo 1926

Art. 51.

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonche' in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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