Art. 28.
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie e' tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal piu' giovane fra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione e' palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salvo le disposizioni dell'art. 33.