Articolo 28 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 27Articolo 29
Versione
2 marzo 1926

Art. 28.

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie e' tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal piu' giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione e' palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salvo le disposizioni dell'art. 33.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente