Articolo 48 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 47Articolo 49
Versione
2 marzo 1926

Art. 48.

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene e' fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale e' dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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