Articolo 19 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 18Articolo 20
Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 19 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Versione 2 marzo 1926
Art. 19.
La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2005, n. 1605
Massima: Avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli architetti abbia giudicato in sede disciplinare l'incolpato, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della sentenza, che si effettua esclusivamente con la comunicazione di copia della decisione a mezzo lettera raccomandata inviata dalla segreteria al Procuratore della repubblica e al domicilio eletto dall'incolpato per il procedimento innanzi al Consiglio stesso, cioè con le modalità indicate dall'art. 10 del Regolamento adottato con D.M. 10 novembre 1948 concernente il procedimento relativo ai ricorsi in tema di responsabilità disciplinare del professionista.
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nozione·
esclusione·
ricorso per cassazione·
persona "addetta" alla ricezione·
sentenza del consiglio nazionale·
fattispecie·
determinazione·
procedimento disciplinare nei confronti degli architetti·
esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario·
decorrenza·
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termine·
professionisti·
procedimento civile·
giudizi disciplinari
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