Articolo 19 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 18Articolo 20
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2 marzo 1926

Art. 19.

La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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