Articolo 45 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 44Articolo 46
Versione
2 marzo 1926

Art. 45.

Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

1° l'avvertimento;

2° la censura;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4° la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consise nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso e' dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura e' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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