Art. 45.
Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:
1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4° la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consise nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso e' dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.
La censura e' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.