Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 45Articolo 47
Versione
2 marzo 1926

Art. 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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