Articolo 43 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 42Articolo 44
Versione
2 marzo 1926

Art. 43.

Il Consiglio dell'ordine e' chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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