Articolo 20 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 marzo 1926

Art. 20.

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, e' pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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