Art. 20.
La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, e' pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.