Articolo 6 del Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 marzo 1942
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Versione
24 aprile 1975
Art. 6.

Nelle conclusioni del procuratore generale dovra' essere sempre messa in evidenza, mediante apposita nota, la decadenza in cui gli interessati incorrono: ai sensi dell'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'articolo stesso. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 aprile 1975 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1975 n. 108) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall' art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Entrata in vigore il 24 aprile 1975
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