Art. 7.
L'eccezione di abbandono, di cui all'art. 75 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, viene preposta dal procuratore generale alla Sezione competente per la decisione in Camera di consiglio previa comunicazione al ricorrente cui e' fissato un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione stessa per la presentazione di quegli atti che ritenga valevoli per la sua difesa.
Nel caso che il procuratore generale o la Sezione in Camera, di consiglio riconoscano che gli atti non comprovino in modo certo l'effettivo decorso del termine previsto dall'articolo stesso, sulla eccezione si pronuncia la Sezione con l'ordinaria procedura.
L'eccezione di abbandono, di cui all'art. 75 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, viene preposta dal procuratore generale alla Sezione competente per la decisione in Camera di consiglio previa comunicazione al ricorrente cui e' fissato un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione stessa per la presentazione di quegli atti che ritenga valevoli per la sua difesa.
Nel caso che il procuratore generale o la Sezione in Camera, di consiglio riconoscano che gli atti non comprovino in modo certo l'effettivo decorso del termine previsto dall'articolo stesso, sulla eccezione si pronuncia la Sezione con l'ordinaria procedura.