Articolo 2 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101
Articolo 1Articolo 3
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30 giugno 2005
Art. 2. Societa' agricole 1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nuova» e' soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario».
2. L' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , e' sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
3. All' articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all' art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni, ed all' art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' art. 2188 e seguenti del codice civile .
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
Entrata in vigore il 30 giugno 2005
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