Articolo 19 - Convenzione della Legge 10 luglio 1982, n. 562
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 agosto 1982
ARTICOLO 19.
(Funzioni pubbliche)

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982
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