Articolo 14 - Convenzione della Legge 10 luglio 1982, n. 562
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 agosto 1982
ARTICOLO 14.
(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) se il residente dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la
frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato, contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente