Articolo 45 del Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108
Articolo 44Articolo 46
Versione
28 luglio 2017
Art. 45. Richiesta di documentazione inerente
alle telecomunicazioni 1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato per il quale si procede.
Entrata in vigore il 28 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente