Articolo 27 del Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108
Articolo 26Articolo 28
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28 luglio 2017
Art. 27. Emissione dell'ordine di indagine 1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale .
Note all'art. 27:
- Per il testo dell' art. 51 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 28 luglio 2017
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