Articolo 43 del Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108
Articolo 42Articolo 44
Versione
28 luglio 2017
Art. 43.

Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. L'ordine di indagine contiene:
a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
c) la durata delle operazioni di intercettazione;
d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
e) i motivi della rilevanza dell'atto.
3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:
a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.
4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
Entrata in vigore il 28 luglio 2017
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