Art. 19-ter. (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi) 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il ((31 dicembre 2016)) . Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al ((31 gennaio 2017)) .
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al ((31 dicembre 2018)) .
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell' articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , in pagamento alla data del ((31 dicembre 2011)) , sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al ((31 dicembre 2018)) .
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell' articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , in pagamento alla data del ((31 dicembre 2011)) , sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.