scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso
di incarico da parte di committente estero )) 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica ((, a decorrere dal 1° gennaio 2009,)) nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti ((. . .)) stipulati con imprese residenti o localizzate ((negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero)) in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996)) .
(( 2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 , come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 . ))