Articolo 1 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161
Articolo 2
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1 gennaio 2020
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29 febbraio 2020
Art. 1. Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 1. All' articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il ((30 aprile 2020)) »;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((1° maggio 2020)) ».
Entrata in vigore il 29 febbraio 2020
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