Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 gennaio 1972
Art. 4.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione.
Fino a quando non sara' provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente