Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 gennaio 1972
Art. 10.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 17, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1972
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