Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 gennaio 1972
Art. 5.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1972
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