Articolo 1 del Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1948
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Versione
17 agosto 1948
Art. 1.
Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato, nonche' alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' costituito un fondo di centotrentacinque milioni di lire. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1073 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 , viene elevato a L. 620.000.000."
Entrata in vigore il 17 agosto 1948
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