Articolo 15 del Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373
Articolo 14
Versione
29 gennaio 2004
Art. 15. 1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilita' previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi in corso.
La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.
2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilita', nonche' i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione.
Nota all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione - Testo a), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
Gli articoli 46 e seguenti concernono norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2004
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