Articolo 10 del Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 gennaio 2004
Art. 10. 1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.
3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.
4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa puo', in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria e' integrata da due magistrati della Sezione medesima.
5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente