Articolo 5 del Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 gennaio 2004
Art. 5. 1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2004
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