Art. 5. 1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.