Articolo 28 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Articolo 27Articolo 29
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20 febbraio 2021
Art. 28. Norma transitoria 1. I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia gia' ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata gia' arrestata.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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