Articolo 12 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
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20 febbraio 2021
Art. 12. Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 1. All' articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «puo' richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi). - 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'art. 14, comma 4, o dall'art. 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'art.
6.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario, rispettando i termini stabiliti dall'art. 14, comma 4, o dall'art. 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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