Articolo 14 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 febbraio 2021
Art. 14. Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69 1. L' articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1.
Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi e' la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.».
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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