Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 dicembre 1994
Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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