Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362
Articolo 8
Versione
10 dicembre 1994
Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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