Articolo 23 - Convenzione della Legge 28 giugno 2012, n. 112
Articolo 22
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28 luglio 2012
Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' agli articoli 15 e 16 della stessa;
d ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.;
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunita' Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
Entrata in vigore il 28 luglio 2012
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