Articolo 4 del Decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 marzo 1997
>
Versione
11 maggio 1997
Art. 4. Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni
di fusione e scissione 1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile : successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le societa' di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni.
1-ter. All' articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come sostituito dall' articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6-bis) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100". ))
Entrata in vigore il 11 maggio 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente