Art. 2. 1. L'art. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita' indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonche', in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' agli operatori che intendono effettuare attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualita'.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I e' subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanita' in conformita' e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalita' e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresi' agli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Puo' essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice puo' altresi' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e' punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanita', in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.".
Note all' art. 2:
- Per il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , vedi nota all'art. 1. L'art. 70 cosi' recitava: "Art. 70 (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', elenca, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Fermo il disposto di cui all'art. 17, comma 7, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse, il tipo di attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
4. Chiunque produce, nonche' commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 17 e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nel comma 2.
5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno".
- L'art. 17, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del medesimo decreto cosi' recita: "1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'art. 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. (Omissis).
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa".
- Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. n. 309/1990 , cosi' recitano:
"Art. 18 (Comunicazione dei decreti di autorizzazione).
- 1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga".
"Art. 19 (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione). - 1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 17 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico".
"Art. 20 (Rinnovo delle autorizzazioni). - 1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati".
"Art. 21 (Revoca e sospensione dell'autorizzazione). - 1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 22 (Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate). - 1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'art. 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione".
"Art. 23 (Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'art. 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'art. 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale".
"Art. 24 (Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite). - 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'art. 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali".
"Art. 25 (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita'). - 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'".
- Per il regolamento (CEE) n. 3677/90 vedi note alle premesse. L'art. 2-bis paragrafo 2, cosi' recita: "2. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualita', operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 o nel settore dell'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorita' competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.
Tuttavia questo obbligo non riguarda gli operatori nei settori dell'esportazione di piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 o dell'esportazione di miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, identificati a tale scopo".
Gli articoli 4, 5 e 5-bis del medesimo regolamento cosi' recitano:
"Art. 4 (Autorizzazione di esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato). - 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione di esportazione rilasciata, per ciascuna operazione, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le richieste di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte alle operazioni di esportazione o alla spedizione, nonche' del destinatario finale,
- nome della sostanza classificata, come indicato nella categoria 1 dell'allegato,
- quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonche' quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio,
- dati relativi al trasporto, in particolare la data prevista di invio, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, nella misura in cui tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunita' e quello di entrata nel paese importatore.
Nei casi di cui al paragrafo 10, alla richiesta deve essere allegata una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione.
3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto e' presa entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il fascicolo e' ritenuto ultimato dall'autorita' competente.
Tale termine e' prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 10, le autorita' debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.
4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 e' rifiutata qualora:
a) esistano ragionevoli motivi di sospetto che le informazioni fornite in ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 2 siano false o inesatte;
b) nei casi di cui al paragrafo 10, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non e' stata debitamente autorizzata dalle autorita' competenti del paese di destinazione;
c) esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve comunicare tali informazioni alle dogane o a un'altra autorita' competente, presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunita', prima che abbia effettivamente inizio la spedizione. In tal caso l'autorizzazione di esportazione deve essere corredata, al momento del rilascio, di annotazioni al riguardo.
6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione deve essere presentata alle autorita' doganali per essere esaminata al momento del deposito della dichiarazione di esportazione in dogana.
Un esemplare dell'autorizzazione accompagna inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunita'. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione, aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria ed appone la propria stampigliatura sulla copia dell'autorizzazione prima di restituirla all'autorita' che l'ha rilasciata.
7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dalla responsabilita' amministrativa o di altro genere.
8. L'autorizzazione di esportazione puo' essere sospesa o revocata dalle autorita' competenti qualora vi siano fondati motivi per ritenere che possa verificarsi una diversione delle sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
9. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriori all'esportazione, inviate alla Comunita' da un paese terzo a norma dell'art. 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite:
a) la Commissione comunica immediatamente alle autorita' competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo ricevute;
b) le autorita' competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorita' competenti di tale paese. Copia della risposta e' trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri;
c) l'autorita' che fornisce tali informazioni chiede che l'autorita' del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsiasi segreto economico, industriale, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuto.
10. Nell'ipotesi di un accordo tra la Comunita' e un paese terzo, in virtu' del quale non sono autorizzate le esportazioni in questo paese, a meno che le autorita' competenti del paese stesso non abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione:
a) la Commissione comunica alle autorita' competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente del paese terzo nonche' qualsiasi informazione di carattere operativo ottenuta da tale paese;
b) le autorita' competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata chiedendo, se del caso, conferma alle autorita' di cui alla lettera a)".
"Art. 5 (Condizioni specifiche per l'esportazione. - Sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato). - 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato e' subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformita' dei paragrafi 2 e 3, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette, mutatis mutandis, alle disposizioni dell'art. 4, quando si constati che sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate.
Il suddetto riconoscimento puo' aver luogo in particolare sulla base della richiesta circostanziata presentata alla Commissione dal Paese terzo in questione.
Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata ai sensi del paragrafo 3.
3. In tutti gli altri casi, l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 puo', su richiesta degli operatori interessati, essere autorizzata globalmente mediante il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. Per deciderne il rilascio, si considerano la competenza e l'integrita' del richiedente nonche' la natura, il volume e la struttura della sua attivita' per quanto riguarda dette sostanze. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve menzionare nella dichiarazione di esportazione in dogana un riferimento all'autorizzazione.
Il titolare di tale autorizzazione presenta relazioni di carattere globale, nella forma stabilita dall'autorita' competente, sulle esportazioni effettuate in base all'autorizzazione.
L'autorizzazione individuale aperta puo' essere sospesa o revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' e rispettabilita' necessari per essere titolare dell'autorizzazione o che non siano piu' soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio".
"Art. 5-bis (Condizioni specifiche per l'esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato). - 1. In tutti i casi in cui l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato e' destinata, direttamente o indirettamente, ad un paese terzo:
a) con cui la Comunita' abbia concluso un accordo secondo cui l'esportazione dalla Comunita' in detto paese puo' essere autorizzata solo a condizione che le autorita' competenti del paese abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per la spedizione in questione, o,
b) che sia stato riconosciuto come un paese coinvolto nella fabbricazione illecita di eroina o di cocaina nel suo territorio o quale paese sensibile per quanto riguarda la possibile diversione di dette sostanze, detta esportazione e' subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformita' dei paragrafi 2 e 3, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili mutatis mutandis alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi interessati prevedano il rilascio di autorizzazione di esportazione per ogni operazione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora un'autorizzazioneindividuale aperta non possa essere rilasciata in applicazione del paragrafo 3.
3. Se le circostanze lo giustificano, l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato puo' essere autorizzata globalmente con il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. La decisione di rilasciare, sospendere o revocare tali autorizzazioni viene presa ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, mutatis mutandis.
Inoltre il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato, a fini di controllo, all'obbligo per il titolare di tenere a disposizione delle autorita' competenti dello Stato membro esportatore, se del caso e per ogni esportazione, l'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorita' del paese terzo. In caso di dubbi le autorita' competenti dello Stato membro di esportazione possono contattare le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione d'importazione".
- Il titolo V del D.P.R. n. 309/1990 reca norme sull'importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli articoli 6, 7 e 8 cosi' recitano:
"Art. 6 (Modalita' della vigilanza) - 1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite".
"Art. 7 (Obbigo di esibizionze di documenti). - 1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope".
"Art. 8 (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'art. 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'art. 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'art. 7".
- L'art. 35, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 309/1990 , cosi' recita:
"3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'".
"Art. 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita' indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonche', in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' agli operatori che intendono effettuare attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualita'.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I e' subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanita' in conformita' e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalita' e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresi' agli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Puo' essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice puo' altresi' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e' punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanita', in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.".
Note all' art. 2:
- Per il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , vedi nota all'art. 1. L'art. 70 cosi' recitava: "Art. 70 (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', elenca, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Fermo il disposto di cui all'art. 17, comma 7, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse, il tipo di attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
4. Chiunque produce, nonche' commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 17 e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nel comma 2.
5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno".
- L'art. 17, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del medesimo decreto cosi' recita: "1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'art. 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. (Omissis).
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa".
- Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. n. 309/1990 , cosi' recitano:
"Art. 18 (Comunicazione dei decreti di autorizzazione).
- 1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga".
"Art. 19 (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione). - 1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 17 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico".
"Art. 20 (Rinnovo delle autorizzazioni). - 1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati".
"Art. 21 (Revoca e sospensione dell'autorizzazione). - 1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 22 (Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate). - 1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'art. 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione".
"Art. 23 (Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'art. 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'art. 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale".
"Art. 24 (Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite). - 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'art. 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali".
"Art. 25 (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita'). - 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'".
- Per il regolamento (CEE) n. 3677/90 vedi note alle premesse. L'art. 2-bis paragrafo 2, cosi' recita: "2. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualita', operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 o nel settore dell'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorita' competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.
Tuttavia questo obbligo non riguarda gli operatori nei settori dell'esportazione di piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 o dell'esportazione di miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, identificati a tale scopo".
Gli articoli 4, 5 e 5-bis del medesimo regolamento cosi' recitano:
"Art. 4 (Autorizzazione di esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato). - 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione di esportazione rilasciata, per ciascuna operazione, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le richieste di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte alle operazioni di esportazione o alla spedizione, nonche' del destinatario finale,
- nome della sostanza classificata, come indicato nella categoria 1 dell'allegato,
- quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonche' quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio,
- dati relativi al trasporto, in particolare la data prevista di invio, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, nella misura in cui tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunita' e quello di entrata nel paese importatore.
Nei casi di cui al paragrafo 10, alla richiesta deve essere allegata una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione.
3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto e' presa entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il fascicolo e' ritenuto ultimato dall'autorita' competente.
Tale termine e' prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 10, le autorita' debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.
4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 e' rifiutata qualora:
a) esistano ragionevoli motivi di sospetto che le informazioni fornite in ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 2 siano false o inesatte;
b) nei casi di cui al paragrafo 10, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non e' stata debitamente autorizzata dalle autorita' competenti del paese di destinazione;
c) esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve comunicare tali informazioni alle dogane o a un'altra autorita' competente, presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunita', prima che abbia effettivamente inizio la spedizione. In tal caso l'autorizzazione di esportazione deve essere corredata, al momento del rilascio, di annotazioni al riguardo.
6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione deve essere presentata alle autorita' doganali per essere esaminata al momento del deposito della dichiarazione di esportazione in dogana.
Un esemplare dell'autorizzazione accompagna inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunita'. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione, aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria ed appone la propria stampigliatura sulla copia dell'autorizzazione prima di restituirla all'autorita' che l'ha rilasciata.
7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dalla responsabilita' amministrativa o di altro genere.
8. L'autorizzazione di esportazione puo' essere sospesa o revocata dalle autorita' competenti qualora vi siano fondati motivi per ritenere che possa verificarsi una diversione delle sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
9. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriori all'esportazione, inviate alla Comunita' da un paese terzo a norma dell'art. 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite:
a) la Commissione comunica immediatamente alle autorita' competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo ricevute;
b) le autorita' competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorita' competenti di tale paese. Copia della risposta e' trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri;
c) l'autorita' che fornisce tali informazioni chiede che l'autorita' del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsiasi segreto economico, industriale, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuto.
10. Nell'ipotesi di un accordo tra la Comunita' e un paese terzo, in virtu' del quale non sono autorizzate le esportazioni in questo paese, a meno che le autorita' competenti del paese stesso non abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione:
a) la Commissione comunica alle autorita' competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente del paese terzo nonche' qualsiasi informazione di carattere operativo ottenuta da tale paese;
b) le autorita' competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata chiedendo, se del caso, conferma alle autorita' di cui alla lettera a)".
"Art. 5 (Condizioni specifiche per l'esportazione. - Sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato). - 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato e' subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformita' dei paragrafi 2 e 3, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette, mutatis mutandis, alle disposizioni dell'art. 4, quando si constati che sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate.
Il suddetto riconoscimento puo' aver luogo in particolare sulla base della richiesta circostanziata presentata alla Commissione dal Paese terzo in questione.
Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata ai sensi del paragrafo 3.
3. In tutti gli altri casi, l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 puo', su richiesta degli operatori interessati, essere autorizzata globalmente mediante il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. Per deciderne il rilascio, si considerano la competenza e l'integrita' del richiedente nonche' la natura, il volume e la struttura della sua attivita' per quanto riguarda dette sostanze. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve menzionare nella dichiarazione di esportazione in dogana un riferimento all'autorizzazione.
Il titolare di tale autorizzazione presenta relazioni di carattere globale, nella forma stabilita dall'autorita' competente, sulle esportazioni effettuate in base all'autorizzazione.
L'autorizzazione individuale aperta puo' essere sospesa o revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' e rispettabilita' necessari per essere titolare dell'autorizzazione o che non siano piu' soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio".
"Art. 5-bis (Condizioni specifiche per l'esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato). - 1. In tutti i casi in cui l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato e' destinata, direttamente o indirettamente, ad un paese terzo:
a) con cui la Comunita' abbia concluso un accordo secondo cui l'esportazione dalla Comunita' in detto paese puo' essere autorizzata solo a condizione che le autorita' competenti del paese abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per la spedizione in questione, o,
b) che sia stato riconosciuto come un paese coinvolto nella fabbricazione illecita di eroina o di cocaina nel suo territorio o quale paese sensibile per quanto riguarda la possibile diversione di dette sostanze, detta esportazione e' subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformita' dei paragrafi 2 e 3, dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformita' delle disposizioni in vigore.
2. Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili mutatis mutandis alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi interessati prevedano il rilascio di autorizzazione di esportazione per ogni operazione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora un'autorizzazioneindividuale aperta non possa essere rilasciata in applicazione del paragrafo 3.
3. Se le circostanze lo giustificano, l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato puo' essere autorizzata globalmente con il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. La decisione di rilasciare, sospendere o revocare tali autorizzazioni viene presa ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, mutatis mutandis.
Inoltre il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato, a fini di controllo, all'obbligo per il titolare di tenere a disposizione delle autorita' competenti dello Stato membro esportatore, se del caso e per ogni esportazione, l'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorita' del paese terzo. In caso di dubbi le autorita' competenti dello Stato membro di esportazione possono contattare le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione d'importazione".
- Il titolo V del D.P.R. n. 309/1990 reca norme sull'importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli articoli 6, 7 e 8 cosi' recitano:
"Art. 6 (Modalita' della vigilanza) - 1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite".
"Art. 7 (Obbigo di esibizionze di documenti). - 1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope".
"Art. 8 (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'art. 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'art. 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'art. 7".
- L'art. 35, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 309/1990 , cosi' recita:
"3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'".