Articolo 1 ter del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
Articolo 2Articolo 1 quater
Versione
23 agosto 1985
Art. 1-ter. (( 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , le aree in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 .
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . ))
Entrata in vigore il 23 agosto 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente