Articolo 5 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 febbraio 1999
Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira' le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie universita' e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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