Articolo 6 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 febbraio 1999
Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente