Articolo 14 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 febbraio 1999
Art. 14. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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