Articolo 9 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 8Articolo 10
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12 febbraio 1999
Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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