Articolo 8 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 7Articolo 9
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12 febbraio 1999
Art. 8. - Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti contraenti.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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