Articolo 17 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 16
Versione
12 febbraio 1999
Art. 17. - Il presente accordo rimarra' valido per un periodo di
tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano
diversamente.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed
inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.




PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERALE


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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