Articolo 12 - Accordo della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 11Articolo 13
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12 febbraio 1999
Art. 12. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' dei settori dell'informazione e della cultura.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999
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