Articolo 34 del Regolamento del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
Articolo 33Articolo 35
Regolamento del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
Articolo 34 del Regolamento del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606Abrogato
Versione 22 settembre 1926
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Versione 9 maggio 2025
Regolamento-art. 34 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 07/07/1964, n. 75
Massima: Il principio generale della tutela del lavoro sancito dal primo comma dell'art. 35 Cost. non e' violato dalla riduzione alla meta' delle tariffe notarili disposta dall'art. 28, ottavo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, perche' tale riduzione si inserisce nella disciplina legale della professione notarile la quale regola nell'interesse pubblico il suo esercizio, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria (numero chiuso delle sedi notarili, garanzia di un assegno supplementare a completamento degli onorari). Su questa tutela complessiva non incide la riduzione degli onorari disposta talvolta dal legislatore.
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esclusione di illegittimita' costituzionale.·
legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo comma·
riduzione degli onorari notarili·
interpretazione·
legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, 8x comma·
fattispecie·
tutela·
riduzione disposta come in altri casi in vista di particolari finalita' sociali·
violazione del principio di eguaglianza·
riduzione degli onorari spettanti al notaio·
carattere di servizio pubblico proprio della professione notarile·
contenuto·
sent. 75/64 c. tariffe professionali·
insussistenza·
onorari notarili
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